Condomini
I pannelli fotovoltaici potranno essere installati sul tetto o in altre parti comuni dal singolo condomino, per servire la propria abitazione. Non sarà, quindi, necessaria l’approvazione preventiva da parte dell’assemblea, mentre resterà ovviamente obbligatoria in caso di modifiche apportate a parti comuni.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione attraverso l’ordinanza n. 1337. Il condomino che intende procedere all’installazione su una superficie comune di un impianto fotovoltaico, destinato al servizio della propria unità abitativa, non comportando alcuna modifica delle parti comuni, non ha interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione dell’assemblea che abbia espresso parere contrario all’intervento, non generando in nessun modo un concreto pregiudizio ai suoi diritti, tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare.

Ovviamente, l’intervento voluto dal singolo condomino potrà avvenire unicamente nel pieno rispetto delle parti comuni e della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico del condominio.

L’assemblea potrà, invece, intervenire ogni volta che l’intervento del singolo comporti necessarie “modificazioni delle parti comuni”.

Ecco cosa dice la Corte in materia di installazione di impianti per produrre energia dalle fonti rinnovabili: “L’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea. Ne consegue che all’eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall’assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.”.

Fonte: ntplusdiritto.ilsole24ore.com

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