Credito d'imposta
Il Credito d’Imposta è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, art. unico, comma 812 (di seguito il “Credito d’Imposta”) e dal Decreto attuativo MEF del 6 maggio 2022 in applicazione del quale è stato recentemente pubblicato il Provvedimento del Direttore AdE Prot. 382045/2022 con le istruzioni ed il modello di istanza per la richiesta del credito; tale credito è usufruito in un’unica soluzione, se il contribuente ha capienza e in ogni caso è oggetto di “riporto in avanti”.
Fisco Oggi, rivista dell’Agenzia delle Entrate, spiega nel dettaglio che “a seguito della quantificazione % del credito da parte dell’Agenzia (al 20 marzo 2023, come da Art. 3 del Provvedimento Dir. AdE), il singolo contribuente potrà utilizzare l’importo riconosciuto in compensazione delle imposte dovute, esponendolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale sono state sostenute le spese agevolabili. L’eventuale parte del credito d’imposta non utilizzato, per esempio per problemi di capienza in fase di compensazione, potrà essere riportato ai periodi d’imposta successivi.” (Rif. Fisco Oggi: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/accumulo-energia-rinnovabile-modalita-fruizione-del-bonus).
Detrazione 50%
La detrazione fiscale con aliquota 50%, ripartita in 10 anni, è prevista dall’art. 16-bis del TUIR (bonus casa/ristrutturazione).
Confronto fra le due opportunità fiscali
Le due opportunità fiscali si differenziano principalmente per tre particolarità:
- – Il Credito d’Imposta ha un ambito soggettivo più ampio, sono, infatti, compresi per esempio gli imprenditori individuali (totalmente esclusi dall’art. 16-bis);
- – Il Credito d’Imposta ha anche un ambito oggettivo più ampio: si può applicare anche ad esempio ai sistemi di accumulo installati su edifici “diversi” da quelli residenziali;
- – Il Credito d’Imposta è un credito che possiamo definire “istantaneo” in quanto è possibile utilizzarlo della dichiarazione dei redditi in cui si è sostenuta la spesa come “detrazione d’imposta”, potendo riportare a nuovo gli importi non utilizzati in presenza di carenza di base imponibile (cioè il credito non usato nell’anno non si perde).
Il Decreto del MEF
Il Decreto specifica che tale credito per i sistemi di accumulo non è in nessun modo cumulabile con altri benefici fiscali (es. art. 16-bis), (Rif. Art. 3, comma 3).
Il Direttore AdE
Con provvedimento Protocollo n. 382045/2022 del 11/10/2022 art. 3.2, viene spiegato che il credito effettivamente spettante sarà pari al rapporto tra risorse destinate a tale credito (3 ml) e il totale delle spese per il sistema di accumulo (comunicate con apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate nel periodo 1 marzo – 30 marzo 2023 e sarà reso noto dall’Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2023 (art. 3.1).
In conclusione possiamo sottolineare che tra i vari destinatari del credito ci sarà l’imprenditore individuale (come specificato nel paragrafo sopra). Chi invece dovrà valutare il caso? chi dispone dei requisiti soggettivi e oggettivi per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR è opportuno che rifletta se procedere con l richiesta del Credito d’Imposta poiché, se il credito (molto probabile) sarà inferiore al 50% della spesa (c’è anche il tema dell’attualizzazione, potremmo affermare al 40/35% della spesa), avrebbe un credito di importo inferiore.
Va inoltre ricordato che l’eventuale parte del credito d’imposta non utilizzato, ad esempio per motivi di capienza in fase di compensazione, potrà essere riportato ai periodi d’imposta successivi, mentre quello da detrazione ex 16-bis, in assenza di imposta IRPEF va perso.
Risulta evidente che esistono delle differenze tra le due agevolazioni; molto probabilmente gli imprenditori individuali e, in parte, anche i professionisti (che hanno luogo promiscuo di esercizio dell’attività) o qualunque persona fisica (o meglio soggetto IRPEF) che hanno intenzione di installare il sistema di accumulo su un immobile non residenziale, hanno convenienza a procedere con il Credito d’Imposta.
Fonte: Italia Solare, fiscooggi.it
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