La sentenza riguardante il taglio degli incentivi al fotovoltaico, fa riferimento ad un caso italiano. Secondo i giudici uno Stato membro può ridurre le tariffe stabilite in precedenza per l’energia prodotta con fonti rinnovabili. Tutto questo, spiega la Corte di giustizia dell’Unione Europea, può essere fatto senza ledere il principio della certezza del diritto e quello di tutela del legittimo affidamento. 

La controversia legale era partita da due aziende italiane specializzate in energie rinnovabili che, nel biennio 2011-12, avevano realizzato alcuni impianti fotovoltaici a terra in diversi comuni italiani e successivamente si erano viste assegnate le tariffe incentivanti del quinto conto energia. Entrambe le aziende avevano deciso di far ricorso al Tar del Lazio sostenendo di dover ricevere gli incentivi, ben più vantaggiosi, del quarto conto energia. Dopo che i ricorsi vengono respinti, le due aziende si rivolgono in appello al Consiglio di Stato, che a sua volta sottopone il caso alla Corte di giustizia UE. 

Nella sentenza si legge: si legge nella sentenza, tutte le disposizioni “erano idonee a indicare subito a operatori economici prudenti e avveduti che il regime di incentivazione applicabile agli impianti solari fotovoltaici poteva essere adeguato, o perfino soppresso, dalle autorità nazionali per tener conto dell’evoluzione di talune circostanze e che, pertanto, le disposizioni della suddetta normativa non potevano dare fondamento ad alcuna certezza in ordine al mantenimento di siffatto regime nel corso di un determinato periodo.

Inoltre, tutte le disposizioni “erano idonee a indicare subito a operatori economici prudenti e avveduti che il regime di incentivazione applicabile agli impianti solari fotovoltaici poteva essere adeguato, o perfino soppresso, dalle autorità nazionali per tener conto dell’evoluzione di talune circostanze e che, pertanto, le disposizioni della suddetta normativa non potevano dare fondamento ad alcuna certezza in ordine al mantenimento di siffatto regime nel corso di un determinato periodo.

Fonte: QualEnergia.it

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